Cartelle
Esattoriali :
come leggerle, come difendersi
- Duplice funzione
a) avviso di pagamento
b) avviso di mora
- Più semplice, più chiara e può contenere:
a) qualsiasi importo dovuto in materia
di tributi erariali, regionali,locali;
b) contributi previdenziali;
c) premi assicurativi;
d) tasse automobilistiche;
e) tributi doganali.
Il primo impatto può lasciare
perplessi ma occorre verificare:
- termini di prescrizione
e di decadenza;
E' l'articolo 17 del D.P.R. n. 602/73 che dispone i termini
di decadenza per l'iscrizione a ruolo e per potere verificare
se la cartella notificata contenga eventuali imperfezioni.
Dal testo in vigore dal 01/07/1999 risulta che le somme
dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi
a pena di decadenza:
a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di presentazione della
dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attività di liquidazione
prevista dall'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973;
b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
di presentazione della
dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito
dell'attività di controllo
formale prevista dall'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973;
c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in
cui l'accertamento é divenuto
definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti
dell'ufficio.
Le disposizioni contenute nelle predette lettera a) e b),
si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate
a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Si ricorda che l'articolo 3 della Legge n. 212/2000 prevede
che i termini di prescrizione o decadenza per gli accertamenti
d'imposta non possono essere prorogati.
- Ente che l' ha emessa o
spedita;
Bisogna però effettuare un controllo sul merito e
allora controllare:
- se la richiesta dell'Ufficio sia legittima.
Se la richiesta è sbagliata, ricorrere ad: autotutela
o ricorso.
Pagamento: entro
60 giorni dalla data di notifica o rateale fino a 60
rate mensili o chiedere la sospensione fino ad un
anno e il pagamento in 48 rate. Pagamento in ritardo:
dopo i 60 giorni Interessi di mora: 8,4% annuo;
Compensi di riscossione: 4,65% delle somme iscritte
a ruolo.
Nel caso di mancato pagamento:
- l'esattore (concessionario) può intraprendere l'espropriazione
forzata (pignoramento beni). Trascorso un anno senza che
sia
avvenuta l'espropriazione, l'esattore dovrà effettuare
un altro
adempimento consistente nell'inviare un avviso di intimazione
al
pagamento con il quale il concessionario invita il contribuente
a
pagare entro 5 giorni. Se il contribuente non pagherà,
il
concessionario provvederà all'espropriazione forzata.
(art. 50
DPR 602/73)
- Il pagamento si può fare: presso l'esattoria, alla
posta o in banca e
può essere pagamento anche parziale (nel caso in
cui il cittadino
vuole contestate e, quindi pagare alcuni degli importi di
cui si
chiede il pagamento).
- gli importi fino a 32.000 lire (€ 16,53) non sono
dovuti.
Controllo preventivo:
- Con le dichiarazioni presentate
nel 1999, la nuova legge, prevede
di fornire ai contribuenti, l'informazione sugli esiti dei
controlli
effettuati dalle dichiarazioni annuali dell'IVA e dei redditi,
mediante
una comunicazione da fare pervenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione successiva. Su questo
punto, la
chiarezza promessa ancora è da venire. Infatti, molti
contribuenti
pur avendo chiuso l'UNICO 2000 non hanno ricevuto nessuna
comunicazione sugli esiti dell'UNICO 1999.
Elementi da individuare per
ricorrere:
Contenuto: La cartella
di pagamento (approvata dal Decreto Ministeriale 28/06/1999)
contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante
dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica,
ciò al fine di evitare la successiva procedura dell'esecuzione
forzata.
La medesima cartella di pagamento deve contenere anche l'indicazione
della data in cui il ruolo é stato reso esecutivo.
Da ricordare che con la riforma del sistema di riscossione
attuata dal Decreto Legislativo n. 46/1999 è stato
abrogato l'avviso di mora, per cui la nuova cartella assolve
la duplice funzione di avviso di pagamento e di mora.
L'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 32/2001 ha stabilito,
pena la decadenza, che nel ruolo (ma non nella cartella)
va indicato il numero di codice fiscale del contribuente,
la data in cui il ruolo diviene definitivo ed il riferimento
all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in
mancanza, la motivazione, anche sintetica della pretesa.
Tuttavia, in base al principio di chiarezza e motivazione
degli atti dell'Amministrazione finanziaria (articolo 7
dello Statuto del contribuente, Legge n. 212/2000), gli
atti di natura tributaria devono essere motivati con l'indicazione
dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che
hanno determinato l'adozione del provvedimento amministrativo.
Tra l'altro, ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973
è previsto che la motivazione degli atti di accertamento
in materia di imposte sui redditi deve evidenziare:
- l'imponibile accertato;
- le aliquote applicate e le imposte liquidate;
- le ritenute d'acconto ed i crediti d'imposta;
- i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato l'emissione dell'avviso di accertamento;
La motivazione se fa riferimento ad altri atti non conosciuti
o non ricevuti dal contribuente, l'Amministrazione deve,
a pena di nullità, allegare l'atto richiamato o,
in alternativa, riprodurne il contenuto essenziale.
Nel settore IVA (articolo 56 del D.P.R. n. 633/1972, è
sostanzialmente riproposta la disciplina appena descritta
per le imposte dirette.
In caso contrario è espressamente prevista la nullità
degli atti di accertamento e quindi del ruolo e della cartella
di pagamento.
Notifica: dalla data
di notifica decorreranno i termini per ricorrere, di pagamento,
di eventuali interessi di mora se si intende contestare
la cartella. La notifica può avvenire a mezzo raccomandata
a.r.
Ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 il concessionario
è tenuto a notificare la cartella di pagamento al
debitore iscritto a ruolo o al suo coobbligato (un comunicato
della Direzione Regionale della Toscana del 10/09/2001,
a proposito di violazioni su dichiarazione dei redditi presentata
congiuntamente dai coniugi, ha precisato che l’iscrizione
a ruolo deve essere notificata, a mezzo della cartella a
tutti e due i coniugi, ciò anche se il pagamento
deve comunque essere eseguito una sola volta).
Ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973 (relativo
alla notifica della cartella di pagamento) la cartella deve
essere notificata dagli ufficiali della riscossione o dai
messi abilitati dal concessionario oppure, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali
o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella é
notificata in plico chiuso e la notifica si intende fatta
nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario, da persone della famiglia, da addetti
alla casa, dal portiere dello stabile dove si trova l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda.
Se la notifica è eseguita dal messo notificatore
a mani proprie di una delle citate persone, la sottoscrizione
dell'originale da parte del consegnatario non è più
obbligatoria.
Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura
civile (relativo alla irreperibilità o rifiuto di
ricevere la copia: in base al quale se non è possibile
eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità
o rifiuto delle persone interessate, l'ufficiale giudiziario
deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione
deve essere eseguita, affigge avviso del deposito alla porta
dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario,
e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di
ricevimento), la notifica della cartella di pagamento va
effettuata con le modalità stabilite dall'art. 60
del D.P.R. n. 600/1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo
a quello in cui l'avviso del deposito é affisso nell'albo
del comune.
L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o
la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica
o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione
su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Il citato articolo 60 dispone che la notifica degli avvisi
e degli altri atti che per legge devono essere notificati
al contribuente va eseguita rispettando le norme stabilite
dal codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
- la notificazione é eseguita dai messi comunali
o dai messi speciali;
- salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani
proprie, la notifica deve essere
fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
- il contribuente ha facoltà di eleggere domicilio
presso una persona o un ufficio nel
comune del proprio domicilio fiscale per la notifica degli
atti. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione
annuale o da altro atto
comunicato successivamente al competente ufficio fiscale
a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento;
- Allorché nel comune nel quale deve eseguirsi la
notifica non vi è abitazione, ufficio o
azienda del contribuente, l'avviso del deposito si affigge
nell'albo del comune e la notifica,
ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha
per eseguita nell'ottavo giorno
successivo a quello di affissione;
L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione
annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a
quello della data di ricevimento della predetta comunicazione.
Le variazioni e le modifiche dell'indirizzo non risultanti
dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle
notifiche, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta
variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le
società ed enti privi di personalità giuridica,
dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione
da parte dell'ufficio della comunicazione di variazione
di indirizzo della sede sociale. Se la comunicazione é
stata omessa la notifica è eseguita validamente nel
comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione
annuale.
Riguardo la notifica degli atti processuali in caso di trasferimento
dello studio del difensore domiciliatario del contribuente,
la Cassazione con la Sentenza n. 5560/2000 ha stabilito
che, a seguito del trasferimento del domicilio del procuratore,
domiciliatario della controparte, la notifica della decisione
della Commissione Tributaria effettuata presso il vecchio
indirizzo di studio del suddetto procuratore è giuridicamente
inesistente, per cui resta a carico della parte notificante
individuare, anche mediante ricerche, la nuova ubicazione
dello studio. E' stata così ritenuta valida l'impugnazione
effettuata nel termine più lungo di cui all'articolo
327 del codice di procedura civile (relativo alla decadenza
dall'impugnazione. Tale articolo prevede che a prescindere
dalla notifica, l'appello, il ricorso per cassazione e la
revocazione non possono proporsi dopo decorso un anno dalla
pubblicazione della sentenza. Detta disposizione non si
applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto
conoscenza del processo per nullità della citazione
o della notifica, e per nullità della notifica.)
Altresì, la giurisprudenza con alcune decisioni (Cass.
8/3/2000 n. 2620 Sez. I- Cass. del 17/06/1999 n. 5994, CTC
del 10/11/197 n. 5427) ha stabilito che la notifica alle
persone giuridiche dell'atto di riassunzione dinanzi al
giudice di rinvio deve avvenire nella sede risultante dall'atto
costitutivo o dai pubblici registri e, soltanto nel caso
in cui la sede non sia trovata nel luogo indicato, si può
passare, previe ricerche suggerite dalla comune diligenza,
ad altre forme di notifica. Peraltro, un'altra Sentenza
dei medesimi giudici supremi (n. 8071/1995) ha stabilito
che non può aver luogo la notifica al legale rappresentante,
ove il domicilio di quest'ultimo non coincida col domicilio
fiscale della persona giuridica; pertanto, allorché
il messo notificatore non abbia rinvenuto nessuno in loco,
la notifica dell'atto tributario deve essere eseguita al
domicilio fiscale della società.
Ricorso "per vizi propri"
dell'avviso di intimazione al pagamento.
- per mancata notifica della cartella per errori nell'indicazione
delle
somme dovute.
Autotutela
Se il contribuente è certo che le somme o parte di
esse non sono dovute, può presentare una istanza
di autotutela in carta semplice. La domanda può essere
presentata in qualsiasi ufficio d'Italia (IVA, Uffici Imposte
Dirette, Centri di servizio, Unico delle Entrate) e quindi
anche ad ufficio diverso da quello che ha commesso l'errore.
Se in termini ragionevoli e comunque
entro i 60 giorni dalla notifica, l'ufficio non avrà
disposto lo sgravio della somma, dovrà essere presentato
ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, indicando
i mezzi di difesa in ordine agli aspetti formali della notifica
e al merito che ha dato origine alla richiesta (chiarezza,
rispondenza ai principi sulla difesa dei diritti del contribuente
e suo contenuto).
Il contribuente in presenza di cartella
esattoriale illegittima ed in presenza di un'istanza di
autotutela volta ad annullarla può tutelare i suoi
diritti chiedendo al Giudice di Pace il risarcimento dei
danni, nel caso in cui il valore della controversia non
superi lire 2.000.000.
Allo stesso Giudice di Pace si può ricorrere se la
controversia arriva fino a 5 milioni di lire, se sulla stessa
non si sta già pronunciando altro giudice.