TRASPARENZA
AVVISO: "PRINCIPALI
NORME DI TRASPARENZA"
Questo Avviso:
:: Richiama l'attenzione
sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore
dei clienti.
:: Riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari prevista dal D.LGS. N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO)
e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
:: Non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento
e del servizio di consulenza in materia di investimenti
in strumenti finanziari disciplinata dal D.LGS. N. 58/1998
(TESTO UNICO FINANZA) e dalle disposizioni della Consob.
SEZIONE I
DIRITTI
Il Cliente ha diritto:
:: di avere a disposizione e di asportare copia di questo
Avviso;
:: di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi,
datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata
informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi
tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni
economiche e sulle principali clausole contrattuali;
:: qualora la banca si avvalga di tecniche di comunicazione
a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche,
su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia
di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione
o al servizio offerto;
:: di ottenere, prima della conclusione del contratto senza
termini e condizioni, una copia completa del relativo testo,
contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle
condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata
valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna
di tale copia non impegna la banca (ed il cliente) alla
stipula del contratto;
:: di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che
include il documento di sintesi;
:: di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei
rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque
una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento
di sintesi delle condizioni contrattuali;
:: di essere informato sulle variazioni sfavorevoli delle
condizioni contrattuali;
:: di recedere dal rapporto, in caso di variazioni sfavorevoli
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo
non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione
ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente
praticate;
:: di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni,
copia della documentazione relativa a singole operazioni
compiute negli ultimi dieci anni.
e, in particolare, per i contratti di credito al consumo
(I) il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:
:: di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto
senza penalità, versando il capitale residuo, gli
interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento
ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non
superiore all' 1 % del capitale residuo;
:: di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti
derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le
eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente,
ivi compresa la compensazione;
:: nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi,
che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di
agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi
diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione
in mora del fornitore.
SEZIONE II
NORME A TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:
:: l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i
casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
:: l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso
dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della
conclusione del contratto, di consegnare al cliente copia
di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione
o servizio offerto;
:: l'obbligo di consegnare al cliente, prima della sottoscrizione
di titoli strutturati (II), il relativo foglio informativo;
:: l'obbligo di consegnare, ai clienti consumatori, prima
dell' acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio
informativo;
:: l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse
ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per
i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora;
:: l'approvazione specifica della clausola contrattuale
che consente di variare, in senso sfavorevole al cliente,
il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione
praticati;
:: l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali
sulla capitalizzazione degli interessi;
la previsione, nei rapporti di conto corrente, della stessa
periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori;
:: la nullità delle clausole contrattuali di rinvio
agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e
di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché
delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni
più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli
informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite
applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge
(III);
:: la previsione che gli interessi sui versamenti presso
una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa
banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale
presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati
con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento
e sono dovuti fino a quello del prelevamento;
:: nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato,
la previsione:
dell'importo massimo della commissione eventualmente da
applicare per il compimento di tali operazioni;
:: dei criteri e parametri per la trasparente determinazione
dei rendimenti;
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda
che la banca deve osservare nell'attività di collocamento
stessa.
ed, in particolare, per i contratti di credito al consumo,
sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:
:: l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e
degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale
(TAEG) e del relativo periodo di validità;
:: l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le
modalità del finanziamento; il numero, gli importi
e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio
delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può
essere eventualmente modificato;
:: l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal
calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali
coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse
nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità
di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione
automatica;
:: l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto
l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi
da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo
stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà,
qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
:: 'obbligo di indicare a pena di nullità, nei contratti
di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso
di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza
del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio
analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione
del contratto, nonché le condizioni che possono determinante
la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso;
:: lle modalità di recesso dal contratto;
:: l'applicazione delle disposizioni previste (dall' art.
1525 codice civile (IV): nel caso di inadempimento del compratore
ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia
stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato
con il denaro ricevuto in prestito.
SEZIONE III
PROCEDURE DI RECLAMO
E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (V)
Questa banca aderisce all' Accordo
per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela
e dell'Ombudsman Bancario che prevede una procedura di risoluzione
delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il cliente, salve le
spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami
o all'Ombudsman Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’ Ufficio reclami
della banca, entro due anni da quando l'operazione contestata
è stata eseguita.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o
consegnato allo sportello dove è intrattenuto il
rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il
termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo
stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento
il predetto termine è, invece, di 90 giorni.
Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto
dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto
risposta, perché la risposta è stata, in tutto
o in parte, negativa, ovvero perché la decisione,
sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca)
- può presentare un ricorso all'Ombudsman Bancario,
Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via
delle Botteghe Oscure n. 46, 00186, Roma.
Il ricorso all' Ombudsman Bancario va presentato entro un
anno dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami
della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione
specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente
con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti
informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili.
L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione,
ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia
al cliente.
Le controversie per cui è competente
l' Ombudsman Bancario sono quelle di valore fino a €
10.000. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal
ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima
comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante
solo per la banca e non per il consumatore.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in
merito ai bonifici transfrontalieri (VI) : in questo caso
però l'Ufficio Reclami ha 30 giorni per evadere la
richiesta del cliente.
Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto
del ricorso all'Ufficio reclami, può rivolgersi alla
Sezione speciale dell' Ombudsman Bancario, al medesimo indirizzo
e con le stesse modalità, per controversie relative
ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a €
50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli
eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati
dal d.lgs. n.253/2000. La Sezione deve decidere entro 60
giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman bancario
non priva il cliente del diritto di investire della controversia,
in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero,
ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.
Testo elaborato
dall’Associazione Bancaria Italiana
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NOTE:
(I) I Il credito al consumo è
una forma di prestito, che la banca accorda per l'acquisto
di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce
per scopi estranei alla attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta (consumatore).
(II) Per "titoli strutturati"
si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di
debito di tipo tradizionale e un contratto derivato.
(III) In particolare, la sostituzione
automatica. prevede per gli interessi, il tasso nominale
minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive,
mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati
nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti
categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità
nulla è dovuto).
(IV) Art 1525 del codice civile (inadempimento
del compratore nella vendita con riserva della proprietà):
"Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di
una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo,
non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il
compratore conserva il beneficio del termine relativamente
alle rate successive".
(V) Le procedure di reclamo riguardano
sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
(VI) Per "bonifico transfrontaliero"
si intende un'operazione effettuata da una banca di uno
Stato membro dell'Unione europea, che su incarico di un
cliente mette una somma di denaro a disposizione di un soggetto
beneficiario (indicato dallo stesso cliente) presso una
banca di un altro Stato membro; il cliente che dà
l'ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve
la somma di denaro) possono coincidere.