TACHIGRAFO
e TEMPI di GUIDA
Il 23 marzo 2004 è entrata
in vigore la Direttiva europea 15/2002, che introduce importanti
novità per l'orario di lavoro degli autisti di veicoli
industriali.
La durata massima della prestazione lavorativa dovrà
essere di 48 ore settimanali, aumentabili a 60 a condizione
che nell'arco di 4 mesi sia rispettata la media settimanale
di 48 ore.
Le nuove norme verranno applicate
solo agli autisti dipendenti, per i conducenti autonomi
invece le nuove normative scatteranno a partire dal 23 marzo
2009.
Nota: La direttiva comunque non ha
al momento valenza ai fini sanzionatori delle norme del
C.d.S. finché non sarà modificato il Regolamento
CEE 3820/85. Ha rilievo solo ai fini dei rapporti interni
di lavoro fra impresa e conducente dipendente, con le conseguenti
specifiche competenze dall'Ispettorato del Lavoro.
TEMPI DI GUIDA
Il periodo di guida giornaliero non può superare
le 9 ore ma per particolari esigenze e al massimo
due volte nella stessa settimana il periodo di guida può
essere esteso a 10 ore giornaliere;
RIPOSO GIORNALIERO
Il riposo giornaliero che spetta al conducente di un veicolo
può essere fruito in un unico periodo
o frazionato in più periodi di più breve durata.
RIPOSO SETTIMANALE
Dopo 6 giorni di guida consecutiva il conducente ha diritto
ad un periodo di riposo.
Tale diritto è irrinunciabile.
Il CRONOTACHIGRAFO
- TEMPI DI GUIDA e RIPOSO
(Art. 174 – 179)
+ (Art. 178)
Gli autoveicoli di massa massima superiore
a 3,5 tonnellate adibiti a trasporto di cose o di persone
devono essere dotati di una particolare apparecchiatura
finalizzata a consentire il controllo del rispetto della
Normativa Sociale in materia di Autotrasporto. Con la sigla
“Normativa Sociale in materia di Autotrasporto”
si intende una serie di prescrizioni contenute prima nel
Regolamento C.E.E. 3849 del 1969 e poi aggiornate con il
Regolamento C.E.E. n0 3820 del 1985. In questa normativa
sono indicati i tempi di guida e i tempi di riposo che vanno
osservati da parte di tutti i conducenti e degli altri membri
dell’equipaggio adibiti ai trasporti professionali.
A seguito della prima normativa fu emanata la legge 13/11/1978,
n. 727, che sanzionava l’inosservanza dei precetti
imposti. Ora questa normativa è stata rivisitata
parzialmente dal Codice della Strada, nel senso che le violazioni
più gravi ai suoi precetti sono confluite nell’art.
179 del Codice, mentre altre risultano frazionate tra gli
articoli 174 e 178 C.d.S.
In particolare, i punti fondamentali
di tale normativa possono essere così sintetizzati:
a) obbligo di dotazione dell’apparecchio.
Sono obbligati a dotarsi dell’apparecchio cronotachigrafo
tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di
persone di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate;
sono esclusi dall’obbligo gli autobus adibiti a servizi
di linea, qualunque sia l’estensione della linea,
gli autoveicoli adibiti ad attività circensi, gli
autocarri adibiti alla raccolta del latte, gli autocarri
adibiti alla raccolta dei rifiuti, gli autocarri e gli autobus
in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni;
b) obbligo della corretta funzionalità.
Sia il datore di lavoro che l’equipaggio di un veicolo
che ha l’obbligo dell’uso dell’apparecchio,
sono responsabili dell’efficienza dello stesso, nel
senso che, sia al momento dell’inizio del viaggio
sia durante il viaggio, devono verificare la corretta
funzionalità dell’apparecchiatura. In particolare,
il datore di lavoro deve impedire l’uscita del veicolo
qualora sia verificata l’inefficienza del cronotachigrafo;
il conducente, durante il viaggio, ha l’obbligo di
verificare l’efficienza del veicolo e, qualora accerti
il venir meno di tale condizione, deve riportare sul retro
del foglio di registrazione dell’apparecchio, manualmente,
i tempi di guida e i tempi di riposo;
e) sono assolutamente vietate le manomissioni
e le alterazioni tendenti a modificare artificiosamente
le funzionalità dell’apparecchio per falsarne
le registrazioni;
d) nel regolamento C.E.E. 3820 sono
previsti tempi di guida e tempi di riposo; i tempi di guida
dei conducenti sono così individuati:
1. periodo massimo di guida continua
ininterrotta: quattro ore e trenta; dopo tale periodo il
conducente deve assolutamente garantire 45 minuti di
pausa, che può essere sostituita da almeno tre periodi
di 15 minuti ciascuna nell’arco delle quattro ore
e trenta di guida;
2. durante la giornata il conducente
potrà condurre il veicolo per altre quattro ore e
trenta, fino ad un massimo di nove ore giornaliere; dopo
le nove ore giornaliere deve garantirsi almeno undici
ore di riposo continuo;
3. solo due volte a settimana il conducente
potrà guidare per dieci ore; il periodo di guida
settimanale è di quarantadue ore;
4. solo una settimana al mese può
guidare per quarantotto ore.
Le inosservanze dei tempi di guida
da parte del conducente sono punite ai sensi dell’art.
174 del Codice della Strada, che prevede sanzioni anche
per gli altri membri dell’equipaggio che non osservino
i periodi di riposo prescritti e l’omessa conservazione
dei fogli di registrazione ovvero delle altre documentazioni
prescritte da parte dell’impresa. I veicoli per i
quali non vige l’obbligo del cronotachigrafo, come
i veicoli adibiti al servizio di linea, devono ugualmente
tenere una registrazione di tali tempi. Solitamente, questa
registrazione è costituita dall’estratto del
foglio di servizio in cui è indicato l’orario
di partenza, le soste e l’orario di arrivo. Le ipotesi
residuali a cui riferire queste ultime prescrizioni, riconducibili
all’art. 178, sono solo ed esclusivamente i veicoli
adibiti ai servizi di linea. Qualora il conducente sia sprovvisto
di questa documentazione è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria. Le violazioni sono altresì
estese all’ipotesi in cui il libretto di lavoro
ed il foglio del registro siano incompleti oppure manchino
delle indicazioni necessarie.
IPOTESI di VIOLAZIONE e RELATIVE SANZIONI
Le violazioni più gravi, che
si riferiscono alla mancanza del cronotachigrafo, all’inefficienza
e all’alterazione dello stesso, sono riconducibili
all’art. 179 deI Codice della Strada, che prevede,
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche
la sospensione della patente di guida per il conducente;
queste violazioni si riferiscono alle seguenti ipotesi:
a) circolazione di autoveicolo non
munito di cronotachigrafo, ovvero con cronotachigrafo non
corrispondente alle norme fissate nel Regolamento,
oppure con cronotachigrafo non funzionante o mancante
del foglio di registrazione;
b) manomissione dei sigilli e alterazione
del cronotachigrafo. E questa l’ipotesi più
grave di violazione in quanto la sanzione, già elevata,
prevista per l’inefficienza o la mancanza del cronotachigrafo,
è raddoppiata;
c) il titolare della licenza o dell’autorizzazione
che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo
o dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo
manomesso o non funzionante, è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria; qualora il titolare
dell’autorizzazione e il conducente siano la stessa
persona, la sanzione si applica una sola volta nella misura
più grave.
Tutte le violazioni accertate, relative
alla mancanza di cronotachigrafo, all’inefficienza
ed alla sua manomissione, vanno segnalate all’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile e all’Ufficio
Provinciale del Lavoro del luogo di residenza della ditta.
All’atto della verbalizzazione di queste violazioni,
l’agente accertatore deve inserire nel verbale l’espressa
intimazione al conducente a regolarizzare la strumentazione
entro il termine di dieci giorni. Qualora non sia osservata
tale intimazione, si applicherà la sanzione
amministrativa del fermo amministrativo del veicolo. Il
cronotachigrafo, la sua regolarità e le modalità
d’uso sono poi disciplinati anche dalla legge 13/11/1978,
n. 727. A questa norma fanno capo i seguenti precetti:
a) obbligo di omologazione della apparecchiatura.
La relativa sanzione è prevista dall’art. 12
per la vendita di apparecchiature cronotachigrafi e fogli
di registrazione non omologati;
b) la vendita di fogli di registrazione
non omologati è punita con sanzione pecuniaria
dall’art. 13;
e) obbligo dell’autorizzazione
per il montaggio e la riparazione. L’art. 14 prevede
l’autorizzazione dell’Ufficio Metrico Provinciale
per poter effettuare l’attività di riparazione,
di installazione e montaggio di cronotachigrafo;
d) obbligo di vigilanza sulla apparecchiatura,
prevista e sanzionata dall’art. 17 della legge che
però si deve ritenere assorbito dagli obblighi
imposti al datore di lavoro e sanzionati dall’art.
179 del Codice della Strada;
e) obbligo, per il conducente, di
riportare manualmente sul retro del foglio di registrazione
i tempi di guida e di riposo in caso di inefficienza
dell’apparecchiatura; non è, pertanto, possibile
contestare la violazione per inefficienza dell’apparecchiatura
di cui all’art. 179 del Codice della Strada se non
aver prima provveduto alla contestazione della sanzione
di cui all’art. 18 della legge 727. All’atto
del controllo, qualora il conducente abbia riportato
manualmente sul retro dei fogli di registrazione i tempi
di guida e i tempi di riposo, l’inefficienza
dell’apparecchiatura è sanata nel senso che
il conducente stesso può rientrare nella sede di
residenza dell’azienda avendo, il titolare di questa,
l’obbligo di provvedere. Il conducente deve provvedere
in proprio alla riparazione solo se il tempo di rientro
in sede è superiore ad una settimana. Se, all’atto
del controllo, l’apparecchiatura risulta inefficiente
e sul retro del foglio di registrazione non sono stati riportati
i tempi di guida e di riposo, si procederà alla contestazione
in via primaria dell’art. 18 della legge 727 e, in
via secondaria, dell’art. 179 del Codice della Strada;
f) obbligo di esibire i fogli di registrazione
della giornata, di tutti i giorni della settimana in corso
e dell’ultimo giorno della settimana precedente
in cui il conducente ha guidato; la violazione a questo
precetto è sanzionata dall’art. 19 della legge
727 a cui sono riconducibili, altresì, le ipotesi
residuali di prescrizioni quali l’omessa annotazione
della targa, della data e dei chilometri di partenza del
veicolo, la pulizia del foglio di registrazione e la perfetta
leggibilità dello stesso.
In conclusione:
all’art. 174 del Codice della
Strada sono riconducibili tutte le violazioni relative alla
inosservanza dei tempi di guida e di riposo sia per il conducente
sia per i membri dell’equipaggio, alla mancanza del
registro di servizio o della copia dell’orario di
servizio qualora il veicolo non abbia l’obbligo del
cronotachigrafo, dell’impresa che non conserva, per
ogni conducente, i fogli di registrazione o la documentazione
dell’orario di servizio;
all’art. 178, invece, si riconducono
le violazioni riscontrate nella circolazione degli
autoveicoli che non hanno l’obbligo del cronotachigrafo
e, in particolar modo, dei veicoli adibiti al servizio di
linea e relative alla mancanza dal foglio di servizio giornaliero
nel quale sono riscontrabili i tempi di guida, i tempi di
riposo e gli orari di partenza e di arrivo e, in ultimo,
a questa norma sono riconducibili anche le violazioni e
dei precetti relativi all’obbligo di documentazione
e conservazione della documentazione sui tempi di guida
e di riposo da parte dell’impresa.
IL CRONOTACHIGRAFO
Gli autoveicoli di massa massima superiore
a 3,5 tonnellate adibiti a trasporto di cose o di persone
devono essere dotati di una particolare apparecchiatura
(Cronotachigrafo) che consenta il controllo del rispetto
della Normativa Sociale in materia di Autotrasporto cioè
tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento C.E.E. n0
3820 del 1985. In questa normativa sono indicati i tempi
di guida e i tempi di riposo che vanno osservati da parte
di tutti i conducenti e membri dell’equipaggio dei
veicoli adibiti al trasporto professionale.
Sono obbligati a dotarsi dell’apparecchio
cronotachigrafo tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto
di cose e di persone di massa superiore a 3,5 tonnellate.
Sono esclusi dall’obbligo gli
autobus adibiti a servizi di linea, qualunque sia l’estensione
della linea, gli autoveicoli adibiti ad attività
circensi, gli autocarri adibiti alla raccolta del latte,
gli autocarri adibiti alla raccolta dei rifiuti, gli autocarri
e gli autobus in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni.
Sia il datore di lavoro che l’equipaggio
di un veicolo che ha l’obbligo dell’uso dell’apparecchio,
sono responsabili dell’efficienza dello stesso. Il
datore di lavoro deve impedire l’uscita del veicolo
qualora sia verificata l’inefficienza del cronotachigrafo;
il conducente, durante il viaggio, ha l’obbligo
di verificare l’efficienza del veicolo e, qualora
accerti il venir meno di tale condizione, deve riportare
sul retro del foglio di registrazione dell’apparecchio,
manualmente, i tempi di guida e i tempi di riposo.
Sono assolutamente vietate le manomissioni
e le alterazioni atte a modificare artificiosamente le funzionalità
dell’apparecchio per falsarne le registrazioni.
VIOLAZIONE E SANZIONI
Le violazioni che si riferiscono alla
mancanza del cronotachigrafo, all’inefficienza e all’alterazione
dello stesso, sono sanzionate dall’art. 179 deI CdS,
che prevede, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria,
anche la sospensione della patente di guida per il conducente.
Tutte le violazioni accertate, relative alla mancanza di
cronotachigrafo, all’inefficienza ed alla sua manomissione,
vanno segnalate all’Ufficio Provinciale della
Motorizzazione Civile e all’Ufficio Provinciale del
Lavoro del luogo di residenza della ditta.