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 Il Cronotachigrafo

TACHIGRAFO e TEMPI di GUIDA

Il 23 marzo 2004 è entrata in vigore la Direttiva europea 15/2002, che introduce importanti novità per l'orario di lavoro degli autisti di veicoli industriali.
La durata massima della prestazione lavorativa dovrà essere di 48 ore settimanali, aumentabili a 60 a condizione che nell'arco di 4 mesi sia rispettata la media settimanale di 48 ore.

Le nuove norme verranno applicate solo agli autisti dipendenti, per i conducenti autonomi invece le nuove normative scatteranno a partire dal 23 marzo 2009.

Nota: La direttiva comunque non ha al momento valenza ai fini sanzionatori delle norme del C.d.S. finché non sarà modificato il Regolamento CEE 3820/85. Ha rilievo solo ai fini dei rapporti interni di lavoro fra impresa e conducente dipendente, con le conseguenti specifiche competenze dall'Ispettorato del Lavoro.

TEMPI DI GUIDA
Il periodo di guida giornaliero non può superare le 9 ore ma per particolari esigenze e al massimo
due volte nella stessa settimana il periodo di guida può essere esteso a 10 ore giornaliere;
RIPOSO GIORNALIERO
Il riposo giornaliero che spetta al conducente di un veicolo può essere fruito in un unico periodo
o frazionato in più periodi di più breve durata.
RIPOSO SETTIMANALE
Dopo 6 giorni di guida consecutiva il conducente ha diritto ad un periodo di riposo.
Tale diritto è irrinunciabile.

Il CRONOTACHIGRAFO - TEMPI DI GUIDA e RIPOSO

(Art. 174 – 179) + (Art. 178)

Gli autoveicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate adibiti a trasporto di cose o di persone devono essere dotati di una particolare apparecchiatura finalizzata a consentire il controllo del rispetto della Normativa Sociale in materia di Autotrasporto. Con la sigla “Normativa Sociale in materia di Autotrasporto” si intende una serie di prescrizioni contenute prima nel Regolamento C.E.E. 3849 del 1969 e poi aggiornate con il Regolamento C.E.E. n0 3820 del 1985. In questa normativa sono indicati i tempi di guida e i tempi di riposo che vanno osservati da parte di tutti i conducenti e degli altri membri dell’equipaggio adibiti ai tra­sporti professionali. A seguito della prima normativa fu emanata la legge 13/11/1978, n. 727, che sanzionava l’inosservanza dei precetti imposti. Ora questa normativa è stata rivisitata parzialmente dal Codice della Strada, nel senso che le violazioni più gravi ai suoi precetti sono confluite nell’art. 179 del Codice, mentre altre risultano frazionate tra gli articoli 174 e 178 C.d.S.

In particolare, i punti fondamentali di tale normativa possono essere così sintetizzati:

a) obbligo di dotazione dell’apparecchio. Sono obbligati a dotarsi dell’apparecchio cronotachigrafo tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di persone di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate; sono esclusi dall’obbligo gli autobus adibiti a ser­vizi di linea, qualunque sia l’estensione della linea, gli autoveicoli adibiti ad attività circensi, gli autocarri adibiti alla raccolta del latte, gli autocarri adibiti alla raccolta dei rifiuti, gli autocarri e gli autobus in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni;

b) obbligo della corretta funzionalità. Sia il datore di lavoro che l’equipaggio di un veicolo che ha l’obbligo dell’uso dell’apparec­chio, sono responsabili dell’efficienza dello stesso, nel senso che, sia al momento dell’inizio del viaggio sia durante il viaggio, devo­no verificare la corretta funzionalità dell’apparecchiatura. In parti­colare, il datore di lavoro deve impedire l’uscita del veicolo qualora sia verificata l’inefficienza del cronotachigrafo; il conducente, durante il viaggio, ha l’obbligo di verificare l’efficienza del veicolo e, qualora accerti il venir meno di tale condizione, deve riportare sul retro del foglio di registrazione dell’apparecchio, manualmente, i tempi di guida e i tempi di riposo;

e) sono assolutamente vietate le manomissioni e le alterazioni tendenti a modificare artificiosamente le funzionalità dell’apparecchio per falsarne le registrazioni;

d) nel regolamento C.E.E. 3820 sono previsti tempi di guida e tempi di riposo; i tempi di guida dei conducenti sono così individuati:

1. periodo massimo di guida continua ininterrotta: quattro ore e trenta; dopo tale periodo il conducente deve assolutamente ga­rantire 45 minuti di pausa, che può essere sostituita da almeno tre periodi di 15 minuti ciascuna nell’arco delle quattro ore e trenta di guida;

2. durante la giornata il conducente potrà condurre il veicolo per altre quattro ore e trenta, fino ad un massimo di nove ore giornaliere; dopo le nove ore giornaliere deve garantirsi almeno un­dici ore di riposo continuo;

3. solo due volte a settimana il conducente potrà guidare per dieci ore; il periodo di guida settimanale è di quarantadue ore;

4. solo una settimana al mese può guidare per quarantotto ore.

Le inosservanze dei tempi di guida da parte del conducente sono punite ai sensi dell’art. 174 del Codice della Strada, che prevede sanzioni anche per gli altri membri dell’equipaggio che non osservino i periodi di riposo prescritti e l’omessa conservazione dei fogli di registrazione ovve­ro delle altre documentazioni prescritte da parte dell’impresa. I veicoli per i quali non vige l’obbligo del cronotachigrafo, come i veicoli adibiti al servizio di linea, devono ugualmente tenere una registrazione di tali tempi. Solitamente, questa registrazione è costituita dall’estratto del foglio di servizio in cui è indicato l’orario di partenza, le soste e l’orario di arrivo. Le ipotesi residuali a cui riferire queste ultime prescrizioni, riconducibili all’art. 178, sono solo ed esclusivamente i veicoli adibiti ai servizi di linea. Qualora il conducente sia sprovvisto di questa documentazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria. Le violazioni sono altresì este­se all’ipotesi in cui il libretto di lavoro ed il foglio del registro siano in­completi oppure manchino delle indicazioni necessarie.


IPOTESI di VIOLAZIONE e RELATIVE SANZIONI

Le violazioni più gravi, che si riferiscono alla mancanza del cronotachigrafo, all’inefficienza e all’alterazione dello stesso, sono riconducibili all’art. 179 deI Codice della Strada, che prevede, oltre alla sanzione ammi­nistrativa pecuniaria, anche la sospensione della patente di guida per il conducente; queste violazioni si riferiscono alle seguenti ipotesi:

a) circolazione di autoveicolo non munito di cronotachigrafo, ovvero con cronotachigrafo non corrispondente alle norme fissate nel Re­golamento, oppure con cronotachigrafo non funzionante o man­cante del foglio di registrazione;

b) manomissione dei sigilli e alterazione del cronotachigrafo. E questa l’ipotesi più grave di violazione in quanto la sanzione, già elevata, prevista per l’inefficienza o la mancanza del cronotachigrafo, è rad­doppiata;

c) il titolare della licenza o dell’autorizzazione che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o dei relativi fogli di regi­strazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso o non funzionan­te, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria; qualora il titolare dell’autorizzazione e il conducente siano la stessa persona, la sanzione si applica una sola volta nella misura più grave.

Tutte le violazioni accertate, relative alla mancanza di cronotachigrafo, all’inefficienza ed alla sua manomissione, vanno segnalate all’Uf­ficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all’Ufficio Provinciale del Lavoro del luogo di residenza della ditta. All’atto della verbalizzazione di queste violazioni, l’agente accertatore deve inserire nel verbale l’espressa intimazione al conducente a regolarizzare la strumentazione entro il termine di dieci giorni. Qualora non sia osservata tale intimazio­ne, si applicherà la sanzione amministrativa del fermo amministrativo del veicolo. Il cronotachigrafo, la sua regolarità e le modalità d’uso sono poi disciplinati anche dalla legge 13/11/1978, n. 727. A questa norma fanno capo i seguenti precetti:

a) obbligo di omologazione della apparecchiatura. La relativa sanzione è prevista dall’art. 12 per la vendita di apparecchiature cronotachigrafi e fogli di registrazione non omologati;

b) la vendita di fogli di registrazione non omologati è punita con san­zione pecuniaria dall’art. 13;

e) obbligo dell’autorizzazione per il montaggio e la riparazione. L’art. 14 prevede l’autorizzazione dell’Ufficio Metrico Provinciale per poter effettuare l’attività di riparazione, di installazione e montaggio di cronotachigrafo;

d) obbligo di vigilanza sulla apparecchiatura, prevista e sanzionata dall’art. 17 della legge che però si deve ritenere assorbito dagli obbli­ghi imposti al datore di lavoro e sanzionati dall’art. 179 del Codice della Strada;

e) obbligo, per il conducente, di riportare manualmente sul retro del foglio di registrazione i tempi di guida e di riposo in caso di ineffi­cienza dell’apparecchiatura; non è, pertanto, possibile contestare la violazione per inefficienza dell’apparecchiatura di cui all’art. 179 del Codice della Strada se non aver prima provveduto alla contestazio­ne della sanzione di cui all’art. 18 della legge 727. All’atto del con­trollo, qualora il conducente abbia riportato manualmente sul retro dei fogli di registrazione i tempi di guida e i tempi di riposo, l’ineffi­cienza dell’apparecchiatura è sanata nel senso che il conducente stesso può rientrare nella sede di residenza dell’azienda avendo, il titolare di questa, l’obbligo di provvedere. Il conducente deve prov­vedere in proprio alla riparazione solo se il tempo di rientro in sede è superiore ad una settimana. Se, all’atto del controllo, l’apparecchia­tura risulta inefficiente e sul retro del foglio di registrazione non sono stati riportati i tempi di guida e di riposo, si procederà alla contesta­zione in via primaria dell’art. 18 della legge 727 e, in via secondaria, dell’art. 179 del Codice della Strada;

f) obbligo di esibire i fogli di registrazione della giornata, di tutti i giorni della settimana in corso e dell’ultimo giorno della settimana prece­dente in cui il conducente ha guidato; la violazione a questo precetto è sanzionata dall’art. 19 della legge 727 a cui sono riconducibili, al­tresì, le ipotesi residuali di prescrizioni quali l’omessa annotazione della targa, della data e dei chilometri di partenza del veicolo, la pulizia del foglio di registrazione e la perfetta leggibilità dello stesso.

In conclusione:

all’art. 174 del Codice della Strada sono riconducibili tutte le violazioni relative alla inosservanza dei tempi di guida e di riposo sia per il conducente sia per i membri dell’equipaggio, alla mancanza del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio qualora il veicolo non abbia l’obbligo del cronotachigrafo, dell’impresa che non conserva, per ogni conducente, i fogli di registrazione o la documentazione dell’orario di servizio;

all’art. 178, invece, si riconducono le violazioni riscontrate nella cir­colazione degli autoveicoli che non hanno l’obbligo del cronotachigrafo e, in particolar modo, dei veicoli adibiti al servizio di linea e relative alla mancanza dal foglio di servizio giornaliero nel quale sono riscontrabili i tempi di guida, i tempi di riposo e gli orari di partenza e di arrivo e, in ultimo, a questa norma sono riconducibili anche le violazioni e dei precetti relativi all’obbligo di documenta­zione e conservazione della documentazione sui tempi di guida e di riposo da parte dell’impresa.

IL CRONOTACHIGRAFO

Gli autoveicoli di massa massima superiore a 3,5 tonnellate adibiti a trasporto di cose o di persone devono essere dotati di una particolare apparecchiatura (Cronotachigrafo) che consenta il controllo del rispetto della Normativa Sociale in materia di Autotrasporto cioè tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento C.E.E. n0 3820 del 1985. In questa normativa sono indicati i tempi di guida e i tempi di riposo che vanno osservati da parte di tutti i conducenti e membri dell’equipaggio dei veicoli adibiti al tra­sporto professionale.

Sono obbligati a dotarsi dell’apparecchio cronotachigrafo tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di persone di massa superiore a 3,5 tonnellate.

Sono esclusi dall’obbligo gli autobus adibiti a ser­vizi di linea, qualunque sia l’estensione della linea, gli autoveicoli adibiti ad attività circensi, gli autocarri adibiti alla raccolta del latte, gli autocarri adibiti alla raccolta dei rifiuti, gli autocarri e gli autobus in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni.

Sia il datore di lavoro che l’equipaggio di un veicolo che ha l’obbligo dell’uso dell’apparec­chio, sono responsabili dell’efficienza dello stesso. Il datore di lavoro deve impedire l’uscita del veicolo qualora sia verificata l’inefficienza del cronotachigrafo; il conducente, du­rante il viaggio, ha l’obbligo di verificare l’efficienza del veicolo e, qualora accerti il venir meno di tale condizione, deve riportare sul retro del foglio di registrazione dell’apparecchio, manualmente, i tempi di guida e i tempi di riposo.

Sono assolutamente vietate le manomissioni e le alterazioni atte a modificare artificiosamente le funzionalità dell’apparecchio per falsarne le registrazioni.


VIOLAZIONE E SANZIONI

Le violazioni che si riferiscono alla mancanza del cronotachigrafo, all’inefficienza e all’alterazione dello stesso, sono sanzionate dall’art. 179 deI CdS, che prevede, oltre alla sanzione ammi­nistrativa pecuniaria, anche la sospensione della patente di guida per il conducente.
Tutte le violazioni accertate, relative alla mancanza di cronotachigrafo, all’inefficienza ed alla sua manomissione, vanno segnalate all’Uf­ficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all’Ufficio Provinciale del Lavoro del luogo di residenza della ditta.

 

Il Cronotachigrafo Photored Ciclomotore e Patentino
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