Art. 157 -
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del
veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della
marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per
consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero
per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata,
che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione,
il conducente deve essere presente e pronto a riprendere
la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del
veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento
da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della
marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile
per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del
conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto
dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve
essere collocato il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo
il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato,
deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito
dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante
la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata
devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non
sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente
segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità,
la fermata e la sosta devono essere effettuate il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente
ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate
delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta
è consentita anche lungo il margine sinistro della
carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore
a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono
essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo
limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare,
in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha
avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della
durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte
di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché
di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che
ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli
altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.