Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE
PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL
PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione
Generale e per gli Affari Legislativi
Prot. M/2413-4 Roma, 12 luglio 2000
OGGETTO: Quesito in ordine all’esonero
dall’uso del casco.
Sono state chieste notizie in merito
alla possibilità che il conducente di ciclomotori
o motocicli possa essere esonerato dall’uso del casco
protettivo di cui all’art. 171 C.d.s..
In proposito, si fa presente che il
citato art. 171 C.d.s. non prevede ipotesi di esenzione
dall’obbligo di indossare il casco con riferimento
a particolari patologie che costituiscano controindicazione
specifica in tal senso. Laddove, infatti, il legislatore
ha ritenuto meritevoli di considerazione alcune tipologie
di malattie, le ha individuate espressamente (si pensi all’art.
172, comma 3, C.d.s. in tema di uso delle cinture di sicurezza),
prevedendo la documentazione medica che il conducente, in
tali casi, deve poter esibire agli organi di polizia stradale.
Pertanto, la richiesta di ottenere un’ “autorizzazione”
all’esenzione in parola non è prevista dalla
legge, né peraltro potrebbe comunque essere rilasciata
dal Prefetto in quanto implica giudizi medico-scientifici
che detta autorità amministrativa non è tenuta
a valutare, neanche quando sorgano dubbi sulla persistenza
nei titolari di patenti di guida dei requisiti fisici prescritti
(in questo caso, infatti, gli interessati devono essere
sottoposti a visita medica presso l’apposita commissione
di cui all’art. 119, comma
4, C.d.s.).