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Fermi
Amministrativi |
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Fermo
amministrativo
ed iscrizione di ipoteca.
La
risoluzione chiarisce che al fermo amministrativo e all'iscrizione
di ipoteca non si applica quanto previsto dall'Art. 50,
comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Codesta societa', in qualita' di concessionario del servizio
nazionale della riscossione, ha chiesto il parere della
scrivente circa l'inapplicabilita' alle azioni cautelari
del credito (iscrizione di ipoteca e fermo di beni mobili
registrati) del termine previsto, in materia di espropriazione
forzata, dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602.
La
citata disposizione, infatti, prevede che, se, entro un
anno dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario
non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata,
la stessa non puo' essere validamente esperita qualora non
sia preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione
ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal
ruolo.
Al
riguardo, si osserva che il vincolo previsto dalla norma
in esame, posto a tutela del contribuente nei confronti
della procedura esecutiva immobiliare, non puo' estendersi
anche alle azioni cautelari del credito, la cui esperibilita'
e' condizionata unicamente allo scadere del termine di 60
giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in virtu'
del rinvio all'art. 50, comma 1, del d.P.R. 602/73, contenuto
nelle norme che regolano tali azioni.
Pertanto,
al fermo amministrativo e all'iscrizione di ipoteca non
si applica quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602.