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 Fermi Amministrativi
 
Fermi Amministrativi
 

Fermo amministrativo
ed iscrizione di ipoteca.

La risoluzione chiarisce che al fermo amministrativo e all'iscrizione di ipoteca non si applica quanto previsto dall'Art. 50, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.


Codesta societa', in qualita' di concessionario del servizio nazionale della riscossione, ha chiesto il parere della scrivente circa l'inapplicabilita' alle azioni cautelari del credito (iscrizione di ipoteca e fermo di beni mobili registrati) del termine previsto, in materia di espropriazione forzata, dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

La citata disposizione, infatti, prevede che, se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, il concessionario non ha dato inizio alla procedura di espropriazione forzata, la stessa non puo' essere validamente esperita qualora non sia preceduta dalla notifica di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo.

Al riguardo, si osserva che il vincolo previsto dalla norma in esame, posto a tutela del contribuente nei confronti della procedura esecutiva immobiliare, non puo' estendersi anche alle azioni cautelari del credito, la cui esperibilita' e' condizionata unicamente allo scadere del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in virtu' del rinvio all'art. 50, comma 1, del d.P.R. 602/73, contenuto nelle norme che regolano tali azioni.

Pertanto, al fermo amministrativo e all'iscrizione di ipoteca non si applica quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

 


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