PATENTE
A PUNTI
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’Art.
126-BIS
Come
è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore
le disposizioni dell’articolo 126-bis del codice della
strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002,
n. 9, modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6.2003,
che disciplinano la patente a punti.
Questo
nuovo istituto, che ha carattere cautelare e risponde all’esigenza
di tutelare con più incisività la sicurezza
stradale, integra efficacemente il sistema delle sanzioni
pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore.
A
ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia
è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a
20. La perdita totale di tale punteggio, a seguito del cumulo
di più violazioni realizzate nel tempo, determina
l’obbligo di revisione della patente, cioè
la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica,
al fine di confermare la permanenza nel conducente dell’abilità
alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano
la circolazione stradale.
La
procedura di decurtazione del punteggio e la successiva
fase di verifica dell’idoneità alla guida sono
attribuite alla competenza del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.)
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso
il quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida ai sensi dell’art.225 CdS, con
il compito anche di gestire la registrazione di tutte le
violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni
ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis
CdS.
Quanto
sopra premesso, allo scopo di renderne uniforme l’applicazione,
sono di seguito disciplinati gli adempimenti specifici per
gli operatori di polizia nella fase dell’accertamento
dell’illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono
per i contenuti e le modalità della comunicazione
dell’illecito all’Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida.
1.
Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La
tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, come modificata
dall’art. 7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6.2003)
elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali
è prevista la decurtazione di un determinato punteggio
(all. 1).
Tale
decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate
in Italia, nonchè quelle dei cittadini dell’Unione
Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale
in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originario
documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano
gli estremi dell’operazione di riconoscimento su un’etichetta
adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal
D.T.T.S.I.S. Tale disciplina non interessa i conducenti
di veicoli titolari di patente di guida extracomunitaria
o di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito
la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il c.d.
riconoscimento della patente in Italia.
La
decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle
violazioni commesse alla guida di veicoli, per i quali è
prescritta la titolarità di patente, conformemente
al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.
A
titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso
determina la perdita di 5 punti se realizzato alla guida
di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus,
mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato
con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti
da persona titolare di patente di guida.
2.
Adempimenti per gli operatori di polizia
Il
nuovo meccanismo della patente a punti impone agli operatori
di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione
commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando
la relativa annotazione nel verbale di contestazione con
l’indicazione del punteggio previsto.
A
tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione:
“La violazione dell’art. ..... CdS determina
la decurtazione di n. .... punti”. Qualora con un
solo verbale siano contestate più violazioni che
prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse
l’entità dei punti previsti dovrà essere
indicata separatamente.
Secondo
la previsione dell’art. 126-bis, comma 2, la sottrazione
dei punti è possibile solo quando il conducente,
quale responsabile della violazione, sia stato identificato
inequivocabilmente.
La
violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura
doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata
all’articolo 126-bis CdS, quando è commessa
da neopatentati, cioè se è commessa entro
i primi 5 anni dal rilascio della patente.
3.
Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida.
Secondo
quanto disposto dal comma 2 del citato art. 126-bis, l’organo
da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
deve dare notizia all'Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida dell’accertamento delle violazioni che
comportano perdita di punteggio. Tale attività, anche
per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato
in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia
dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro
cronologico di cui all’art.383, comma 3 del Regolamento
di esecuzione del codice della strada.
La
comunicazione può essere effettuata solo se il verbale
di contestazione sia stato definito e cioè quando
sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi
e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini
per la proposizione dei medesimi.
Pertanto
in assenza di notizie certe circa l’esito dei procedimenti
amministrativi o giurisdizionali da parte del conducente
o dell’obbligato in solido, l’ufficio da cui
dipende l’organo accertatore non deve disporre l’inoltro
della citata comunicazione all’Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida.
Nel
caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate
più violazioni che hanno determinato la decurtazione
di punteggio, la comunicazione all’Anagrafe deve avvenire
per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione
dello stato del procedimento amministrativo che riguarda
le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere
intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre
il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio
amministrativo o giurisdizionale.
Per
effetto delle disposizioni del richiamato D.L. n.151/03
la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica
secondo i tracciati record e le modalità stabilite
dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
L’Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida è già
stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati
da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art.12
CdS. In questa prima fase di attuazione, per consentire
comunque l’avvio del nuovo sistema, la Sezione Polizia
Stradale e i propri reparti dipendenti provvederanno a ricevere
gli elementi essenziali della comunicazione da parte di
quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento
telematico con il D.T.T.S.I.S.
4.
Recupero dei punti sottratti a seguito della contestazione
di illeciti.
Il
legislatore ha previsto che il conducente che mantenga un
comportamento corretto, senza alcuna contestazione di violazioni
che comportano la detrazione di punti nell’arco di
tre anni consecutivi dall’ultimo fatto accertato,
recupera l’intero punteggio di 20 punti (art.126-bis,
c.5).
L’art.126-bis,
c.4, ha inoltre previsto che la frequenza di appositi corsi
di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti
pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare
6 punti, elevati a 9 per i titolari di certificato di abilitazione
professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E, che
frequentino specifici corsi di aggiornamento.
5.
Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di
revisione.
Al
conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile,
il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art.
201, c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente.
Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti
dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128
CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica,
la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.
Il
provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli
organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche
al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di
apposito verbale, ed alla sua conservazione .
Articolo |
Infrazione
e/o modifica |
Punti
|
Multa
€ |
Saz.
acc. |
Art.
72 |
Comma 2 Bis
Mancato equipaggiamento strisce posteriori
e laterali retroriflettenti per veicoli adibiti a
trasporto di cose, nonchè per uso speciale o per trasporti
specifici, superiori a 3,5 t. |
|
€ 68.25 |
|
Art. 125 |
Comma 3
Chiunque munito di patente di categoria A,
A limitata (125 cc / 11 Kw) B, C, D guida un veicolo
per il quale è richiesta una patente di categoria
diversa. |
|
€ 137.55 |
|
Art.
126 |
Comma 7
Guida con patente scaduta di validità, non
è più previsto il fermo veicolo. |
|
€ 137.55 |
|
Art. 126bis |
Patente a punti
L'indicazione del punteggio relativo all'infrazione
DEVE risultare sul V.D.C. |
|
|
|
Art.
141 |
Comma 8
Velocità pericolosa in curve, incroci, discese,
luoghi frequentati, di notte, con scarsa visibilità,
etc, etc. |
5 (2) |
€ 68.25 |
|
Comma
9, 1° periodo
Gare di velocità su animali o veicoli non
a motore; "sfide" improvvisate tra conducenti che
percorrono la stessa strada. |
4 |
€ 137.55 |
|
Comma
9, 3° periodo
Gare di velocità con veicoli a motore decise
di comune accordo tra i conducenti, ma senza un'organizzazione
esterna (per esempio, con scommesse aperte al pubblico).
|
10 |
Denuncia
A.G. Seq. Pen. Veicolo |
Ritiro patente |
Art.
142 |
Comma 8
Eccesso di velocità compreso tra gli 11 e
i 40 Km/h. |
2 |
€ 137.55 |
|
Comma
9
Eccesso di velocità superiore ai 40 Km/h.
|
10 |
€
343.35 |
Sosp.
Pat. |
Art.
143 |
Comma
11
Circolazione contromano. |
4 |
€ 137.55 |
|
Comma
12
Circolazione contromano in curva, con scarsa
visibilità o su strada con carreggiate separate. |
10 |
€ 270.90 |
Sosp. Pat |
Comma
13, con rif. al comma 5
Circolazione al centro o a sinistra della
carreggiata quando la corsia di destra è libera (strada
a carreggiate separate) |
4 |
€ 33.60 |
|
Art.
145 |
Comma 10
Mancata precedenza |
5 (2) |
€ 137.55 |
|
Comma
10
Mancato rispetto dello stop |
6 (5) |
€
137.55 |
|
Comma 11 ABOLITA già a giugno
Mancata
precedenza per due o più volte in un biennio |
- |
|
|
Art.
146 |
Comma
2
Mancato rispetto della della segnaletica,
ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta
e di fermata |
2 |
€ 33.60 |
|
Comma
3
Passaggio col semaforo rosso o nonostante
il vigile stia facendo passare prima altri flussi
di traffico |
6 (5) |
€ 137.55 |
|
Art.
147 |
Comma 5
Violazioni commesse ai passaggi a livello
|
6 (5) |
€ 68.25 |
|
Comma 6 ABOLITA già a giugno
Violazioni
commesse ai passaggi a livello per almeno due volte
in un biennio |
- |
|
|
Art.
148 |
Comma
15, con rif. ai commi 2
Mancato accertamento delle condizioni per
effettuare un sorpasso |
3 (2) |
€ 68.25 |
|
Comma
15, con rif. ai commi 2 e 8
Sorpasso a destra di un tram in fermata |
2 |
€ 68.25 |
|
Comma
15, con rif. al comma 3
Sorpasso a destra |
5 |
€ 68.25 |
|
Comma
16, 3° periodo
Inosservanza divieto di sorpasso previsto
dai commi 9, 10, 11, 12, 13 |
10 |
€ 137.55 |
|
Comma
16
Inosservanza di divieto di sorpasso di cui
al comma 14 (veicoli superiori a 3,5 t.) |
10 |
€
270.90 |
|
Comma
16, 2° periodo ABOLITA già a giugno
Sorpasso effettuato alla guida di veicoli pesanti
|
- |
|
|
Art.
149 |
Comma 4
Mancato rispetto della distanza di sicurezza
|
3 |
€ 33.60 |
|
Comma
5
Mancato rispetto della distanza di sicurezza
che abbia causato incidente con gravi danni ai veicoli |
5 |
€
68.25 |
|
Comma
6
Mancato rispetto della distanza di sicurezza
che abbia causato incidente con gravi danni alle persone |
8 (4) |
€
343.35 |
|
Art.
150 |
Comma
4 ABOLITA già a giugno
Comportamento
irregolare o percoloso nelle strettoie |
- |
|
|
Comma
5 con rif. art. 149 comma 5
Comportamento irregolare o pericoloso nelle
strettoie che abbia causato gravi danni a veicoli
|
5 |
€ 68.25 |
|
Comma
5 con rif. art. 149 comma 6
Comportamento irregolare o pericoloso nelle
strettoie che abbia causato gravi danni a persone |
8 (4) |
€ 343.35 |
|
Art. 152 |
Comma 3
Mancata accensione delle luci sia di giorno
che di notte (anche durante la sosta notturna all'interno
della carreggiata in luoghi non illuminati) |
1 (2) |
€ 33.60 |
|
Art.
153 |
Comma
10
Uso improprio degli abbaglianti |
3 |
€ 68.25 |
|
Comma
11
Uso improprio dei fari |
1 |
€ 33.60 |
|
Art.
154 |
Comma 7
Inversione di marcia all'altezza di curve,
dossi o intersezioni |
8 (4) |
€ 68.25 |
|
Comma
8
Svolte o cambi di corsia irregolari o senza
freccia |
2 |
€
33.60 |
|
Art.
157 |
Comma
2
Durante la sosta il veicolo deve avere il
motore spento |
- |
€ 33.60 |
|
Art. 158 |
Comma 2
Sosta negli spazi riservati a autobus o veicoli
su rotaia; sosta negli spazi riservati a veicoli per
persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli
o corridoi di transito. |
2 |
€ 33.60 |
|
Art.
161 |
Comma
1 e 3
Omettere di liberare la carreggiata da eventuali
ingombri provocati dal proprio veicolo; e mancata
esposizione del triangolo |
2 |
€ 33.60 |
|
Comma
2
Caduta o spargimento sulla carreggiata di
materie che potrebbe creare pericolo |
4 |
€ 33.60 |
|
Art. 162 |
Comma 5
Mancata esposizione del "triangolo" e obbligo
dell'uso di dispositivi retroriflettenti o luminosi
nelle operazioni di posizionamento dello stesso |
2 |
€ 33.60 |
|
Art.
164 |
Comma
8
Irregolare sistemazione del carico (non è
fissato bene o limita la visuale del conducente) |
3 |
€ 68.25 |
|
Art. 165 |
Comma 3
Mancata segnalazione della fune durante il
traino o violazione altre prescrizioni |
2 |
€ 68.25 |
|
Art.
167 |
Comma
2, 5 e 6
Sovraccarico dei mezzi |
|
|
|
| a)
eccedenza non superiore a 1t |
1 |
€
33.60 |
|
| a)
eccedenza non superiore a 2t |
2 |
€
68.25 |
|
| a)
eccedenza non superiore a 3t |
3 |
€
137.55 |
|
| a)
eccedenza superiore a 3t |
4 |
€
343.35 |
|
Comma
3, 5 e 6
Sovraccarico dei mezzi |
|
|
|
| a)
eccedenza non superiore al 10% |
1 |
€
33.60 |
|
| a)
eccedenza non superiore al 20% |
2 |
€
68.25 |
|
| a)
eccedenza non superiore al 30% |
3 |
€
137.55 |
|
| a)
eccedenza superiore al 30% |
4 |
€
343.35 |
|
Comma 7
Inosservanza ai percorsi stabiliti
per la circolazione dei veicoli eccezionali |
3 |
€
137.55 |
|
Art.
168 |
Comma 7
Sovraccarico durante il trasporto di merci
pericolose |
4 |
|
|
Comma
8
Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione
o senza rispettare i limiti e le condizioni dettate
nell'autorizzazione |
10 |
€
1626.45 |
SP.
CDC e Pat. |
Comma
9
Trasporto di merci pericolose violando le
norme di sicurezza dettate dai decreti ministeriali
sulla materia |
10 |
€
343.35 |
|
Art.
169 |
Comma
7
Trasporto di persone in sovrannumero o di
cose in sovraccarico sui taxi o sulle vetture a noleggio. |
3 |
€
137.55 |
|
Comma
8
Trasporto a pagamento in sovrannumero o in
sovraccarico su veicoli adibiti abusivamente a taxi
o a noleggio. |
4 |
€ 343.35 |
|
Comma
9
Trasporto di persone in sovrannumero o di
cose in sovraccarico sulle autovetture ad uso proprio |
2 |
€ 33.60 |
|
Comma
10
Trasporto irregolare di persone, animali
od oggetti |
1 |
€ 68.25 |
|
Art. 170 |
Comma 6
Trasporto irregolare di persone, animali
od oggetti sui veicoli a motore e due ruote. Trainare
e frasi trainare con veicoli a due ruote. |
1 |
€ 68.25 |
|
Art.
171 |
Comma
2
Guida di veicoli a motore a due, tre o quattro
ruote (ove non presente cellula di sicurezza) senza
indossare il casco (anche maggiorenni), ovvero trasportare
altro passeggero in tali condizioni. |
5 (3) |
€ 68.25 |
FERMO 30 gg. |
Art.
172 |
Comma 8
Mancato allacciamento delle cinture di sicurezza,
mancato uso dei seggiolini per bambini |
5 |
€ 68.25 |
|
Comma
9
Trasportare un minore senza cinture allacciate
o alterazione, sostituzione o manomissione delle cinture
con tipo non omologato |
5 (3) |
€
33.60 |
|
Art.
173 |
Comma
3
Mancato uso delle lenti (se prescrite sulla
patente), uso di apparecchi radiotelefonici durante
la guida senza l'ausilio di auricolare (non stereo)
o vivavoce. Uso di cuffie stereo alla guida. |
5 (4) |
€ 68.25 |
|
Art.
174 |
Comma 4
Superamento dei
periodi di guida prescritti o non osservanza dei periodi
di pausa (autisti camion e autobus) |
2 |
€ 137.55 |
|
Comma
5
Irregolarità nei documenti degli autisti
di camion e autobus |
2 |
€
137.55 |
|
Comma 7
Irregolarità nei documenti degli autisti di
camion e autobus (registro
di servizio o copia dell'orario di servizio) |
1 |
€
19.95 |
|
Art.
175 |
Comma
13
Circolazione in autostrada con veicolo avente
carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero
con carico suscettibile di dispersione perchè non
coperto adeguatamente. |
4 |
€ 343.35 |
|
Comma
14, con rif. al comma 7, lettera a)
Traino dei veicoli in autostrada che non
siano rimorchi |
2 |
€ 33.60 |
|
Comma
16
In autostrada: circolazione con ciclomotori
e simili o a piedi, sosta oltre 24 ore, soccorso abusivo
eccetera |
2 |
€ 33.60 |
|
Art.
176 |
Comma 19
Inversione di marcia in autostrada |
10 |
€ 1626.45 |
Sosp. Pat.
+ FERMO 90 gg. |
Comma
20, con rif. al comma 1, lettera b)
Retromarcia in autostrada |
10
(4) |
€
343.35 |
|
Comma
20, con rif. al comma 1, lettera c) e d)
In autostrada: circolazione sulla corsia
di emergenza oppure su quelle di accelerazione e decelerazione
(pur non provenendo da una rampa o non essendovi diretti)
|
10 |
€
343.35 |
|
Comma
21
In autostrada: mancato pagamento del pedaggio,
posizione di sosta errata in caso di ingorgo, abbandono
di veicoli, marcia di mezzi pesanti sulla corsia di
sorpasso (con 3 corsie)... |
2 |
€
68.25 |
|
Art.
177 |
Comma
5
Mancata precedenza verso veicolo di pronto
intervento con dispositivo acustico attivo |
2 |
€ 33.60 |
|
Art.
178 |
Comma
3
Mancata osservanza dei periodi di riposo
per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo
|
2 |
€ 137.55 |
|
Comma
4
Irregolarità nei documenti di servizio per
gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo
|
1 |
€ 137.55 |
|
Art.
179 |
Comma
2
Conducente che circola con veicolo sprovvisto
di cronotachigrafo (se prescritto per la categoria
del veicolo) mancante o manomesso |
10 |
€ 678.75 |
|
Comma
2
Conducente che circola con veicolo sprovvisto
di limitatore di velocità (se prescritto per la categoria
del veicolo) |
10 |
€ 800.00 |
|
Art. 186 |
Comma 2 e 7
Guida in stato d'ebbrezza o rifiuto di sottoporsi
al test |
10 |
Denuncia
A.G. |
Sosp.
Pat. |
Art.
187 |
Comma
7 e 8
Guida sotto l'effetto di droghe |
10 |
Denuncia A.G. |
Sosp. Pat. |
Art.
189 |
Comma 5 se non ricorrono
le condizioni del 2° periodo
Fuga in caso d'incidente con danni solo a
cose, causato dal conducente |
4 |
€ 250.00 |
|
Comma
5 se ricorrono le condizioni del 2° periodo
Fuga in caso d'incidente con danni solo a
cose, causato dal conducente |
10 |
€
250.00 |
|
Comma
6
Fuga in caso d'incidente con danni a persone,
causato dal conducente |
10 |
Denuncia
A.G. |
Sosp.
Pat. |
Comma
9
Comportamento irregolare dopo un incidente:
intralcio della strada, rifiuto di dare i propri dati
ai danneggiati ecc. |
2 |
€
68.25 |
|
Art.
191 |
Comma
1
Mancata precedenza a pedoni |
5 (3) |
€ 137.55 |
|
Comma
2
Mancata precedenza a pedoni che abbiano già
intrapreso l'attraversamento di una strada senza strisce
pedonali. |
2 |
€ 137.55 |
|
Comma
3
Mancata precedenza a invalidi, bambini e
anziani che abbiano già intrapreso l'attraversamento
di una strada senza strisce pedonali. |
5 |
€ 137.55 |
|
Comma
4
Inosservanza degl'obblighi nei confronti
di pedoni |
3 |
€ 137.55 |
|
Art.
192 |
Comma 6
Mancata osservazione degl'obblighi
verso funzionari, ufficiali e agenti |
3 |
€ 68.25 |
|
Comma 7
Inosservanza dell'ALT o mancata osservazione
degl'obblighi
verso funzionari, ufficiali e agenti (ove il fatto
costituisca reato) |
10 (4) |
€
1083.60 |
|
NB: Per le patenti rilasciate
successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano
già titolari di altra patente di categoria B o superiore,
i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola
violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio.