ASSOCIAZIONE REGIONALE PER I DIRITTI DEI CONSUMATORI E UTENTI AUTO
Lo sapevi che...
Difendiamoci da...
Il Nostro Statuto

 

WebDesign by

Sei il visitatore n°

Login associati:
LOGIN
 
PASSWORD
 
 
Se non ricordi i dati per effettuare l'accesso chiama il numero 080.5215857

 

Servizi associati: 

NUOVA AURA mette a disposizione dei propri soci, consulenza gratuita legale con avvocati competenti..

 Patente a punti
Ricorsi  
Patente a Punti


PATENTE A PUNTI
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL’Art. 126-BIS

Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni dell’articolo 126-bis del codice della strada (CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6.2003, che disciplinano la patente a punti.

Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare e risponde all’esigenza di tutelare con più incisività la sicurezza stradale, integra efficacemente il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore.

A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20. La perdita totale di tale punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell’abilità alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.

La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art.225 CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis CdS.

Quanto sopra premesso, allo scopo di renderne uniforme l’applicazione, sono di seguito disciplinati gli adempimenti specifici per gli operatori di polizia nella fase dell’accertamento dell’illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono per i contenuti e le modalità della comunicazione dell’illecito all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

1. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.

La tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, come modificata dall’art. 7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149 del 30.6.2003) elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio (all. 1).

Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonchè quelle dei cittadini dell’Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S. Tale disciplina non interessa i conducenti di veicoli titolari di patente di guida extracomunitaria o di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il c.d. riconoscimento della patente in Italia.

La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli, per i quali è prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.

A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 5 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.

2. Adempimenti per gli operatori di polizia

Il nuovo meccanismo della patente a punti impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l’indicazione del punteggio previsto.

A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. .... punti”. Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l’entità dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente.

Secondo la previsione dell’art. 126-bis, comma 2, la sottrazione dei punti è possibile solo quando il conducente, quale responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente.

La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 5 anni dal rilascio della patente.

3. Comunicazione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art. 126-bis, l’organo da cui dipende l’agente accertatore, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve dare notizia all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell’accertamento delle violazioni che comportano perdita di punteggio. Tale attività, anche per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro cronologico di cui all’art.383, comma 3 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.

La comunicazione può essere effettuata solo se il verbale di contestazione sia stato definito e cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini per la proposizione dei medesimi.

Pertanto in assenza di notizie certe circa l’esito dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali da parte del conducente o dell’obbligato in solido, l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore non deve disporre l’inoltro della citata comunicazione all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate più violazioni che hanno determinato la decurtazione di punteggio, la comunicazione all’Anagrafe deve avvenire per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione dello stato del procedimento amministrativo che riguarda le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio amministrativo o giurisdizionale.

Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. n.151/03 la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica secondo i tracciati record e le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è già stata attivata per avviare l’alimentazione della banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art.12 CdS. In questa prima fase di attuazione, per consentire comunque l’avvio del nuovo sistema, la Sezione Polizia Stradale e i propri reparti dipendenti provvederanno a ricevere gli elementi essenziali della comunicazione da parte di quegli organi di polizia stradale ancora privi del collegamento telematico con il D.T.T.S.I.S.

4. Recupero dei punti sottratti a seguito della contestazione di illeciti.

Il legislatore ha previsto che il conducente che mantenga un comportamento corretto, senza alcuna contestazione di violazioni che comportano la detrazione di punti nell’arco di tre anni consecutivi dall’ultimo fatto accertato, recupera l’intero punteggio di 20 punti (art.126-bis, c.5).

L’art.126-bis, c.4, ha inoltre previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E, che frequentino specifici corsi di aggiornamento.

5. Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione.

Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art. 201, c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità tecnica prescritti dall’art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.

Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione .


Articolo
 Infrazione e/o modifica
Punti
Multa €
Saz. acc.
Art. 72
Comma 2 Bis
Mancato equipaggiamento strisce posteriori e laterali retroriflettenti per veicoli adibiti a trasporto di cose, nonchè per uso speciale o per trasporti specifici, superiori a 3,5 t.
€ 68.25
Art. 125
Comma 3
Chiunque munito di patente di categoria A, A limitata (125 cc / 11 Kw) B, C, D guida un veicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa.
€ 137.55
Art. 126
Comma 7
Guida con patente scaduta di validità, non è più previsto il fermo veicolo.
€ 137.55
Art. 126bis
Patente a punti
L'indicazione del punteggio relativo all'infrazione DEVE risultare sul V.D.C.
Art. 141
Comma 8
Velocità pericolosa in curve, incroci, discese, luoghi frequentati, di notte, con scarsa visibilità, etc, etc.

5 (2)

€ 68.25
Comma 9, 1° periodo
Gare di velocità su animali o veicoli non a motore; "sfide" improvvisate tra conducenti che percorrono la stessa strada.

4

€ 137.55
Comma 9, 3° periodo
Gare di velocità con veicoli a motore decise di comune accordo tra i conducenti, ma senza un'organizzazione esterna (per esempio, con scommesse aperte al pubblico).

10

Denuncia A.G. Seq. Pen. Veicolo
Ritiro patente
Art. 142
Comma 8
Eccesso di velocità compreso tra gli 11 e i 40 Km/h.

2

€ 137.55
Comma 9
Eccesso di velocità superiore ai 40 Km/h.

10

€ 343.35
Sosp. Pat.
Art. 143
Comma 11
Circolazione contromano.

4

€ 137.55
Comma 12
Circolazione contromano in curva, con scarsa visibilità o su strada con carreggiate separate.

10

€ 270.90
Sosp. Pat
Comma 13, con rif. al comma 5
Circolazione al centro o a sinistra della carreggiata quando la corsia di destra è libera (strada a carreggiate separate)

4

€ 33.60
Art. 145
Comma 10
Mancata precedenza

5 (2)

€ 137.55
Comma 10
Mancato rispetto dello stop

6 (5)

€ 137.55
Comma 11 ABOLITA già a giugno
Mancata precedenza per due o più volte in un biennio
-
Art. 146
Comma 2
Mancato rispetto della della segnaletica, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata

2

€ 33.60
Comma 3
Passaggio col semaforo rosso o nonostante il vigile stia facendo passare prima altri flussi di traffico

6 (5)

€ 137.55
Art. 147
Comma 5
Violazioni commesse ai passaggi a livello

6 (5)

€ 68.25
Comma 6 ABOLITA già a giugno
Violazioni commesse ai passaggi a livello per almeno due volte in un biennio

-

Art. 148
Comma 15, con rif. ai commi 2
Mancato accertamento delle condizioni per effettuare un sorpasso

3 (2)

€ 68.25
Comma 15, con rif. ai commi 2 e 8
Sorpasso a destra di un tram in fermata

2

€ 68.25
Comma 15, con rif. al comma 3
Sorpasso a destra

5

€ 68.25
Comma 16, 3° periodo
Inosservanza divieto di sorpasso previsto dai commi 9, 10, 11, 12, 13

10

€ 137.55
Comma 16
Inosservanza di divieto di sorpasso di cui al comma 14 (veicoli superiori a 3,5 t.)
10
€ 270.90
Comma 16, 2° periodo ABOLITA già a giugno
Sorpasso effettuato alla guida di veicoli pesanti

-

Art. 149
Comma 4
Mancato rispetto della distanza di sicurezza

3

€ 33.60
Comma 5
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato incidente con gravi danni ai veicoli

5

€ 68.25
Comma 6
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato incidente con gravi danni alle persone

8 (4)

€ 343.35
Art. 150
Comma 4 ABOLITA già a giugno
Comportamento irregolare o percoloso nelle strettoie

-

Comma 5 con rif. art. 149 comma 5
Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie che abbia causato gravi danni a veicoli

5

€ 68.25
Comma 5 con rif. art. 149 comma 6
Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie che abbia causato gravi danni a persone

8 (4)

€ 343.35
Art. 152
Comma 3
Mancata accensione delle luci sia di giorno che di notte (anche durante la sosta notturna all'interno della carreggiata in luoghi non illuminati)

1 (2)

€ 33.60
Art. 153
Comma 10
Uso improprio degli abbaglianti

3

€ 68.25
Comma 11
Uso improprio dei fari

1

€ 33.60
Art. 154
Comma 7
Inversione di marcia all'altezza di curve, dossi o intersezioni

8 (4)

€ 68.25
Comma 8
Svolte o cambi di corsia irregolari o senza freccia

2

€ 33.60
Art. 157
Comma 2
Durante la sosta il veicolo deve avere il motore spento
-
€ 33.60
Art. 158
Comma 2
Sosta negli spazi riservati a autobus o veicoli su rotaia; sosta negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito.
2
€ 33.60
Art. 161
Comma 1 e 3
Omettere di liberare la carreggiata da eventuali ingombri provocati dal proprio veicolo; e mancata esposizione del triangolo

2

€ 33.60
Comma 2
Caduta o spargimento sulla carreggiata di materie che potrebbe creare pericolo

4

€ 33.60
Art. 162
Comma 5
Mancata esposizione del "triangolo" e obbligo dell'uso di dispositivi retroriflettenti o luminosi nelle operazioni di posizionamento dello stesso

2

€ 33.60
Art. 164
Comma 8
Irregolare sistemazione del carico (non è fissato bene o limita la visuale del conducente)

3

€ 68.25
Art. 165
Comma 3
Mancata segnalazione della fune durante il traino o violazione altre prescrizioni

2

€ 68.25
Art. 167
Comma 2, 5 e 6
Sovraccarico dei mezzi
a) eccedenza non superiore a 1t

1

€ 33.60
a) eccedenza non superiore a 2t

2

€ 68.25
a) eccedenza non superiore a 3t

3

€ 137.55
a) eccedenza superiore a 3t

4

€ 343.35
Comma 3, 5 e 6
Sovraccarico dei mezzi
a) eccedenza non superiore al 10%

1

€ 33.60
a) eccedenza non superiore al 20%

2

€ 68.25
a) eccedenza non superiore al 30%

3

€ 137.55
a) eccedenza superiore al 30%

4

€ 343.35
Comma 7
Inosservanza ai percorsi stabiliti per la circolazione dei veicoli eccezionali
3
€ 137.55
Art. 168
Comma 7
Sovraccarico durante il trasporto di merci pericolose

4

Comma 8
Trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o senza rispettare i limiti e le condizioni dettate nell'autorizzazione

10

€ 1626.45
SP. CDC e Pat.
Comma 9
Trasporto di merci pericolose violando le norme di sicurezza dettate dai decreti ministeriali sulla materia

10

€ 343.35
Art. 169
Comma 7
Trasporto di persone in sovrannumero o di cose in sovraccarico sui taxi o sulle vetture a noleggio.

3

€ 137.55

Comma 8
Trasporto a pagamento in sovrannumero o in sovraccarico su veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggio.

4

€ 343.35
Comma 9
Trasporto di persone in sovrannumero o di cose in sovraccarico sulle autovetture ad uso proprio

2

€ 33.60
Comma 10
Trasporto irregolare di persone, animali od oggetti

1

€ 68.25
Art. 170
Comma 6
Trasporto irregolare di persone, animali od oggetti sui veicoli a motore e due ruote. Trainare e frasi trainare con veicoli a due ruote.

1

€ 68.25
Art. 171
Comma 2
Guida di veicoli a motore a due, tre o quattro ruote (ove non presente cellula di sicurezza) senza indossare il casco (anche maggiorenni), ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni.

5 (3)

€ 68.25
FERMO 30 gg.
Art. 172
Comma 8
Mancato allacciamento delle cinture di sicurezza, mancato uso dei seggiolini per bambini

5

€ 68.25
Comma 9
Trasportare un minore senza cinture allacciate o alterazione, sostituzione o manomissione delle cinture con tipo non omologato

5 (3)

€ 33.60
Art. 173
Comma 3
Mancato uso delle lenti (se prescrite sulla patente), uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida senza l'ausilio di auricolare (non stereo) o vivavoce. Uso di cuffie stereo alla guida.

5 (4)

€ 68.25
Art. 174
Comma 4
Superamento dei periodi di guida prescritti o non osservanza dei periodi di pausa (autisti camion e autobus)

2

€ 137.55
Comma 5
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus

2

€ 137.55
Comma 7
Irregolarità nei documenti degli autisti di camion e autobus (registro di servizio o copia dell'orario di servizio)

1

€ 19.95
Art. 175
Comma 13
Circolazione in autostrada con veicolo avente carico disordinato, non saldamente assicurato ovvero con carico suscettibile di dispersione perchè non coperto adeguatamente.

4

€ 343.35
Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a)
Traino dei veicoli in autostrada che non siano rimorchi

2

€ 33.60
Comma 16
In autostrada: circolazione con ciclomotori e simili o a piedi, sosta oltre 24 ore, soccorso abusivo eccetera

2

€ 33.60
Art. 176
Comma 19
Inversione di marcia in autostrada

10

€ 1626.45
Sosp. Pat. + FERMO 90 gg.
Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b)
Retromarcia in autostrada

10 (4)

€ 343.35
Comma 20, con rif. al comma 1, lettera c) e d)
In autostrada: circolazione sulla corsia di emergenza oppure su quelle di accelerazione e decelerazione (pur non provenendo da una rampa o non essendovi diretti)

10

€ 343.35
Comma 21
In autostrada: mancato pagamento del pedaggio, posizione di sosta errata in caso di ingorgo, abbandono di veicoli, marcia di mezzi pesanti sulla corsia di sorpasso (con 3 corsie)...

2

€ 68.25
Art. 177
Comma 5
Mancata precedenza verso veicolo di pronto intervento con dispositivo acustico attivo

2

€ 33.60
Art. 178
Comma 3
Mancata osservanza dei periodi di riposo per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo

2

€ 137.55
Comma 4
Irregolarità nei documenti di servizio per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo

1

€ 137.55
Art. 179
Comma 2
Conducente che circola con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo (se prescritto per la categoria del veicolo) mancante o manomesso

10

€ 678.75
Comma 2
Conducente che circola con veicolo sprovvisto di limitatore di velocità (se prescritto per la categoria del veicolo)
10
€ 800.00
Art. 186
Comma 2 e 7
Guida in stato d'ebbrezza o rifiuto di sottoporsi al test

10

Denuncia A.G.
Sosp. Pat.
Art. 187
Comma 7 e 8
Guida sotto l'effetto di droghe

10

Denuncia A.G.
Sosp. Pat.
Art. 189
Comma 5 se non ricorrono le condizioni del 2° periodo
Fuga in caso d'incidente con danni solo a cose, causato dal conducente

4

€ 250.00
Comma 5 se ricorrono le condizioni del 2° periodo
Fuga in caso d'incidente con danni solo a cose, causato dal conducente

10

€ 250.00
Comma 6
Fuga in caso d'incidente con danni a persone, causato dal conducente

10

Denuncia A.G.
Sosp. Pat.
Comma 9
Comportamento irregolare dopo un incidente: intralcio della strada, rifiuto di dare i propri dati ai danneggiati ecc.

2

€ 68.25
Art. 191
Comma 1
Mancata precedenza a pedoni

5 (3)

€ 137.55
Comma 2
Mancata precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l'attraversamento di una strada senza strisce pedonali.

2

€ 137.55
Comma 3
Mancata precedenza a invalidi, bambini e anziani che abbiano già intrapreso l'attraversamento di una strada senza strisce pedonali.

5

€ 137.55
Comma 4
Inosservanza degl'obblighi nei confronti di pedoni

3

€ 137.55
Art. 192
Comma 6
Mancata osservazione degl'obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

3

€ 68.25
Comma 7
Inosservanza dell'ALT o mancata osservazione degl'obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (ove il fatto costituisca reato)

10 (4)

€ 1083.60

NB: Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.


Copyright © 2009 NUOVA AURA
- Associazione per i Diritti dei Consumatori e Utenti Auto - P.IVA 06923770728