Art. 217. Sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della sospensione della validita' della carta
di circolazione, questa e' ritirata dall'agente od organo
di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta
menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore
rilascia permesso provviso rio di circolazione limitatamente
al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel
luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione
sul verbale di contestazione.
L'organo che ha ritirato la carta
di circolazione la invia unitamente a copia del verbale
, nel termine di cinque giorni, all'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C., che, nei quindici
giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando
il periodo cui questa si estende.
Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla
singola norma, e' determinato in relazione alla gravita'
della violazione commessa, all'entita' del danno apportato
ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe apportare.
L'ordinanza e' notificata all'interessato e comunicata al
prefetto. Il periodo di sospensione inizia dal giorno in
cui il documento e' ritirato a norma del comma 1. Qualora
l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare puo' otte nerne la restituzione
da parte dell'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C.
Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da
uno Stato estero, il competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. ne sospende la validita' ai fini
della circolazione sul territorio nazionale per un determinato
periodo, con le stesse modalita'. L'interdizione alla circolazione
e' comunicata all'autorita' competente dello Stato che ha
rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla
stessa.
Al termine del periodo fissato la
carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C.
Della restituzione e' data comunicazione al prefetto ed
all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri.
Le modalita' per la restituzione del documento agli stranieri
sono stabilite nel regolamento.
Avverso l'ordinanza di cui al comma
2 l'interessato puo' proporre ricorso al prefetto. Il prefetto,
se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione accessoria;
se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione
L'opposizione di cui all'art. 205
si estende alla sanzione accessoria.
Chiunque, durante il periodo
di sospensione della carta di circolazione, circola abusivamente
con lo stesso veicolo è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da a . Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
da tre a dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni,
la confisca amministrativa del veicolo.