Art.218 . Regolamento
di Attuazione
Art. 400 (Art. 218 Cod. str.)
(Sospensione della patente di guida in caso di
recidiva)
Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai
sensi dell'articolo 218, comma 3, del codice, l'aumento
della durata della sospensione della patente di guida a
seguito di più violazioni della medesima disposizione
di legge, o la comminazione della sanzione della revoca
della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso
ogni ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. e presso ogni prefettura è istituito uno
schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome
del titolare della patente di guida, i dati dell'ordinanza
di sospensione della patente, indicando il relativo periodo,
nonché gli estremi della violazione e la data di
emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione è fatta
nei casi di revoca della patente. La prefettura e l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono
tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata
l'ordinanza di sospensione.
Nello schedario
di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le ordinanze
di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni
commesse nell'ambito territoriale rientrante nella competenza
dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia stata
commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.