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Le vacanze rovinate
a cura di Massimiliano Dona
(Consumer Law Firm)

Secondo una recente indagine di "ISTAT NOTIZIE" nel 2000 gli italiani hanno effettuato 89.055.000 viaggi:di questi l’85,6 % sono stati realizzati per vacanza.

A giudicare dai reclami raccolti dall’area legale dell’Unione Nazionale Consumatori, capita sempre più frequentemente che questi soggiorni deludano le aspettative dei consumatori.

Del resto, a chi non è capitato di tornare da una vacanza lamentando un trattamento di qualità deludente?

Quante volte accade che i depliant informativi si rivelino ingannevoli per l’acquirente di "pacchetti turistici"?

Quante volte, insomma, un soggiorno paradisiaco si trasforma in un’esperienza infernale, magari a causa di ritardi, smarrimento di bagagli, intossicazioni alimentari, variazioni nei programmi di viaggio?

La legge italiana (decreto legislativo n. 111/1995) garantisce importanti strumenti di tutela al consumatore che ha acquistato un pacchetto turistico e cioè il viaggio, la vacanza "tutto compreso" risultante dalla prefissata combinazione di almeno due elementi tra : trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o alloggio.

Diritto all’informazione e variazioni di prezzo
In generale la tutela del Consumatore in questa materia si fonda sul diritto all’informazione spettante a chi acquista un pacchetto turistico: è obbligo del tour operator, infatti, di fornire prima dell’inizio del viaggio e per iscritto, le necessarie informazioni circa orari, itinerari, generalità e recapiti di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore.

E’ comunque fatto divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto.

Dal momento che tutte le informazioni riportate nei cataloghi e nei depliant informativi sono vincolanti per il tour operator, il Consumatore può denunciare eventuali difformità a titolo di vero e proprio inadempimento contrattuale.

Capita spesso, per esempio, che al Consumatore vengano richieste somme non preventivate proprio nell’imminenza della partenza (magari adducendo il rincaro del dollaro con effetti sul costo dei carburanti).

Tali richieste non sono legittime: infatti nessuna arbitraria modifica del costo del pacchetto può avvenire nei venti giorni che precedono la partenza.

Ed in ogni caso, la revisione del prezzo (anche prima di tale termine) non può comunque eccedere il 10% del prezzo originario (altrimenti l’acquirente può recedere dal contratto ed ottenere il rimborso delle somme già versate).

Qualora il tour operator decida di variare uno o più elementi del contratto (compreso il prezzo), deve darne avviso in forma scritta al consumatore, il quale può sempre recedere senza pagamento di penali.

Il recesso e le sue conseguenze
Può accadere che il Consumatore dopo avere acquistato il pacchetto turistico, decida di non partire per ragioni personali: in tal caso ("recesso ingiustificato") il tour operator non potrà comunque trattenere importi superiori al 25% dell’intero prezzo del viaggio (tale tetto massimo deve essere rispettato anche nei casi in cui la rinunzia avvenga nei giorni immediatamente antecedenti la partenza, quando il consumatore ha già pagato l'intero pacchetto).

Può invece verificarsi che il Consumatore intenda recedere per un fatto a lui non imputabile (come ad esempio il grave inadempimento dell’organizzatore) ed in tal caso si parlerà di "recesso giustificato": ne consegue il diritto al rimborso dell'intera somma versata, senza ulteriori conseguenze.

Azioni legali e risarcimento del danno
Il Consumatore che lamenti l’inadempimento del tour operator alle obbligazioni assunte potrà chiedere al Giudice civile il risarcimento del danno subito, sia esso patrimoniale (ossia il rimborso dei costi sostenuti per servizi non resi), sia esso danno-morale, il cosiddetto "danno da vacanza-rovinata" (per non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza), come stabilito -tra le altre- dalla sentenza del Tribunale di Torino 28 novembre 1996.

Resta inteso che per tutte le questioni inerenti ulteriori fattispecie non rientranti nella definizione di pacchetto turistico (per ipotesi, il fatto di che ha acquistato soltanto un biglietto aereo o ferroviario, oppure soltanto un pernottamento in albergo) il consumatore può ricorrere alla generale tutela prevista dal codice civile in materia di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno.

Reclami
A norma del decreto legislativo n. 111/95, il Consumatore oltre ai reclami inoltrati sul luogo di villeggiatura (che obbligano l’organizzatore a predisporre adeguate soluzioni alternative) può formalizzare il reclamo nei confronti del tour operator nel termine di 10 giorni dal rientro nel luogo di partenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (vedi: modello reclamo).

Comunque, il mancato esercizio di tale onere non impedisce al consumatore di rivolgersi al Giudice per il risarcimento.

Termini di prescrizione
E’ importante ricordare che l’azione risarcitoria nei confronti del tour operator soggiace al termine di prescrizione di un anno dal rientro del consumatore nel luogo di partenza.

Decorso tale termine non è più possibile ricorrere al Giudice tranne il caso in cui il Consumatore abbia riportato un danno alla persona (in tale ipotesi il termine di prescrizione è di tre anni).


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